AVV MAURIZIO CARDONA LE TRUFFE SENTIMENTALI
Avv. Giacomo Zucchi Mannocci :
Internet e le truffe sentimentali
La finestra sul mondo che apre una connessione alla rete internet è, al tempo stesso, sia una grande opportunità di conoscenza, di relazione con altri e di apprendimento di realtà diverse, sia un grande pericolo per coloro che sono poco esperti nell’uso delle nuove tecnologie.
Un computer connesso in rete, infatti, non è soltanto “una finestra sul mondo” ma anche il mondo che, se può, guarda attraverso la finestra di casa nostra. Tutte le banali regole di comune prudenza che useremmo nella vita di tutti i giorni (non dare confidenza a sconosciuti, non lasciare che estranei entrino in casa nostra, et cetera…) seppur filtrate da uno schermo, dovrebbero essere adottate anche nell’utilizzo di un computer connesso alla rete. Invece, il filtro dello schermo induce assai spesso ad abbassare il livello di attenzione, di riservatezza e di prudenza, perché si è erroneamente convinti di essere al sicuro nella propria casa; purtroppo questo non sempre accade.
Oggigiorno, organizzazioni nazionali ed internazionali dedite alla truffa ed al raggiro hanno evoluto i propri strumenti e le proprie tecniche per approfittare delle persone connesse ad internet che frequentano i social network, persone che, per i più diversi motivi, si trovano in una situazione di fragilità, al fine di indurle a compiere atti dannosi per il proprio patrimonio, come spedire, mediante i più svariati canali, denaro all’estero (tali fenomeni sono noti da almeno 10 anni come truffe sentimentali, sottocategoria delle c.d. truffe “alla nigeriana”).
Queste persone si trovano spesso in condizioni di debolezza, oppure, sono vittime inconsapevoli del loro buon cuore e della loro disponibilità verso il prossimo, lasciandosi suggestionare da racconti di fantasia, lasciandosi plagiare da persone senza scrupoli che ne approfittano per raggirarli e truffarli.
Cosa fare: l’opinione di un legale
Abbiamo detto che il tipo di persona preferito dai truffatori è quella che, per una pluralità di motivi indipendenti dalla propria volontà, vive una situazione di incapacità o di fragilità che la espone al pericolo di divenire vittima di truffa.
Nel caso in cui la persona, per le sue condizioni psichiche ed affettive, transeunti o permanenti, non soltanto non si renda conto della truffa ma rifiuti di prendere coscienza del raggiro, e quindi il truffatore riesca a ingenerare nella stessa uno stato di credulità tale da rendere impossibile discernere con lucidità gli atti da compiere in proprio vantaggio da quelli in proprio danno, allora la problematica si sposta dal piano individuale-pischico a quello patrimoniale. Ripetuti atti di disposizione tesi a trasferire a terzi le proprie ricchezze (dazioni di denaro, bonifici bancari, ricariche di carte prepagate, etc.) possono condurre la vittima e le persone della propria famiglia, in uno stato di precarietà economica, se non di indigenza, talvolta con assunzione di rilevanti debiti che, per le fasce più deboli della popolazione possono rappresentare delle vere e proprie tragedie.
Annullare tale tipologia di atti risulta estremamente difficoltoso in quanto trattasi di atti volontari di disposizione posti in essere da persone che sono, fino a prova contraria, perfettamente capaci di agire.
Cosa si può fare, allora, qualora si sospetti che un proprio parente sia vittima di una truffa sentimentale e corra il concreto pericolo di trovarsi in uno stato di difficoltà economica? A chi rivolgersi per ottenere un rapido aiuto? Cosa può essere fatto in concreto?
Anzitutto appare opportuno rivolgersi immediatamente ad un legale perché, a fronte dei fatti esposti, possa consigliare la migliore strategia di difesa della persona plagiata, tanto sotto il profilo civile che penale.
Ciò premesso, il rimedio più idoneo che attualmente l’ordinamento giuridico mette a disposizione è rappresentato dall’amministrazione di sostegno.
L’amministratore di sostegno è un istituto innovativo che sta avendo larga diffusione nel nostro Paese a partire dal 2004.
Infatti è con la Legge 6/2004 che il Legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova misura di protezione giuridica dell’amministratore di sostegno, con l’obiettivo di dare tutela alle persone che possono avere necessità di protezione momentanea o permanente. Il cardine, il faro di tutto l’impianto normativo è l’articolo 1 che recita: “Tutelare … le persone prive in tutto o in parte di autonomia, con la minore limitazione possibile della capacità di agire”.
Chi è l’amministratore di sostegno?
E’ la persona nominata con decreto dal Giudice Tutelare affinché assista, sostenga, rappresenti chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle attività della vita quotidiana oppure alla cura dei propri interessi.
Chi può richiederlo?
Possono chiedere la nomina dell’amministratore di sostegno: 1) la stessa persona interessata, anche se minore, l’interdetto o l’ inabilitato; 2) i familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni, zii, prozii, nipoti e cugini; 3) gli affini entro il 2°grado: cognati, suoceri, generi, nuore; 4) il Pubblico Ministero; 5) il tutore o curatore; 6) la persona stabilmente convivente. Incompatibilità: ai sensi dell’art. 408 c.c.: “Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto”.
Come si chiede un amministratore di sostegno?
L’istanza va presentata nella forma del ricorso alla cancelleria della volontaria giurisdizione del tribunale del luogo in cui il beneficiario ha la residenza.
Al riguardo la Cassazione ha chiarito che la domanda può essere avanzata anche al tribunale del luogo della residenza abituale del beneficiario. Il giudice tutelare provvede, entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso, alla nomina con decreto motivato immediatamente esecutivo.
Nei casi di particolare urgenza, il Giudice può nominare un amministratore provvisorio prima dell’esame della persone interessata, esame che non può mai mancare, stabilendo che l’assistenza dell’amministratore sia condizione necessaria per il compimento degli atti di disposizione patrimoniale. In questo modo, con una minima limitazione della capacità d’agire, si può già immediatamente evitare ulteriori atti patrimonialmente dannosi.
Per poter richiedere la nomina di un amministratore di sostegno non è sufficiente che la persona sia incapace, ma occorre che vi sia un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è fondamentale l’assistenza o la rappresentanza dell’amministratore di sostegno e che il soggetto interessato non sia in grado di compiere da solo con coscienza ed autonomia.
Nel caso in esame, la persona plagiata incapace di amministrarsi con la comune media prudenza, può essere sostituita ovvero assistita da una figura che la aiuta nella gestione del proprio patrimonio.
L’amministrazione di sostegno è un ufficio ONORARIO di diritto privato che risponde ad un interesse pubblico e, a norma dell’art. 379 c.c., è un ufficio GRATUITO, al pari della tutela (oggi istituto completamente residuale), salva l’equa indennità che può essere corrisposta in presenza di determinate condizioni e comunque sempre a discrezione del Giudice tutelare.
Il vantaggio dell’istituto in questione si ravvisa nella sua plasticità, quindi nel suo essere modellato sulle specifiche esigenze della persona con la minima compressione della libertà di agire. In breve: l’ADS è un aiuto, non un intralcio.
L’Ads (amministratore di sostegno) viene nominato dal Giudice Tutelare mediante decreto che deve contenere l’indicazione:
– delle generalità della persona beneficiaria e dell’amministratore di sostegno;
-della durata dell’incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
– dell’oggetto dell’incarico e degli atti che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
– degli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno
– dei limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
– della periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. SI noti bene: al procedimento di nomina dell’Ads partecipa sempre il Pubblico Ministero.
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:
– il coniuge che non sia separato legalmente
– la persona stabilmente convivente
– il padre, la madre
– il figlio
– il fratello o la sorella
– il parente entro il quarto grado
– il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In ogni caso, il Giudice non è mai vincolato e può conferire l’incarico a professionista di Sua fiducia che precedentemente abbia dato la sua disponibilità.
Per poter ricoprire l’ufficio tutelare è richiesto che la persona sia di specchiata onestà e rettitudine, non abbia riportato condanne e goda della fiducia del magistrato, comprovata dalla diligenza, serietà e puntualità nell’espletamento degli incarichi a questa affidati. Nell’esercizio delle sue funzioni l’amministratore di sostegno è un Pubblico Ufficiale, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Passiamo ora ad esaminare quali sono i poteri e doveri cui è tenuto l’amministratore di sostegno. Le norme di riferimento sono l’art. 409 e l’art. 410 c.c. .
Ai sensi dell’art. 409 c.c.: “Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana”.
Dal tenore della norma riportata si evince che gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza, ovvero in nome e per conto del beneficiario saranno preclusi al beneficiario dell’amministrazione di sostegno. In questa ipotesi distinguiamo tra:
1) atti di ordinaria amministrazione: (si pensi ad esempio acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l’amministratore non può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (a meno che il giudice nel decreto non abbia disposto diversamente);
2) atti di straordinaria amministrazione: (si pensi ad esempio alla compravendita di un bene immobile; agire in giudizio…) per il compimento dei quali è necessaria l’autorizzazione, con decreto, dal giudice tutelare.
Gli atti che l’amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario sono atti che si concludono solo con l’intervento sia del beneficiario, sia dell’amministratore di sostegno. Gli atti che, invece, non sono riservati alla competenza esclusiva o parziale dell’amministratore di sostegno rimangono nella piena titolarità del beneficiario.
Il beneficiario, infatti, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Quanto ai doveri l’art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento delle sue funzioni, l’amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri e precisamente: a) tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario; b) deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere; c) deve informare il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso; d) è tenuto, altresì, a continuare nello svolgimento dei suoi compiti per almeno dieci anni ad eccezione dei casi in cui tale incarico è rivestito dal coniuge, dal convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
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Da questa breve disamina appare come oggi l’amministrazione di sostegno sia lo strumento più idoneo, plastico e meno invasivo per porre rimedio in breve tempo a situazioni di incapacità permanente o momentanea, ingenerata in persone deboli e fragili da artifizi e raggiri posti in essere da soggetti senza scrupoli, volte al plagio ed alla truffa, per tutti quei casi in cui la vittima non mostri segni di resipiscenza ed esponga se stessa ed i propri familiari al concreto rischio di un rapido dissesto patrimoniale.